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Sez. 5, Sentenza n. 8638 del 22/12/2015 Ud. (dep. 02/03/2016) Rv. 265972 - 01

REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - REMISSIONE DI QUERELA | Procedimento davanti al giudice di pace instaurato a seguito di citazione disposta dal PM - Mancata comparizione del querelante previamente avvisato che la sua assenza sarebbe stata considerata come remissione tacita - Remissione tacita - Sussistenza - Condizioni - Ragioni.
Stato
decisa il 2015-12-22
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/265972-01

REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - REMISSIONE DI QUERELA

Nel procedimento dinanzi al giudice di pace, la mancata comparizione della persona offesa - previamente e chiaramente avvisata del fatto che l'eventuale successiva assenza possa essere interpretata come volontà di non insistere nell'istanza di punizione - integra gli estremi della remissione tacita della querela, a condizione che la persona offesa sia stata avvisata del fatto che l'eventuale sua successiva assenza poteva essere interpretata come volontà di non insistere nell'istanza punitiva e che non sussistano manifestazioni di segno opposto e nulla induca a dubitare che si tratti di perdurante assenza dovuta a libera e consapevole scelta. (La Corte in motivazione ha precisato che il principio affermato è coerente al "favor conciliationis", cui è improntato il sistema normativo che regola il procedimento penale dinanzi al giudice di pace).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 28/08/2000 num. 274 art. 2 CORTE COST., Decreto Legisl. 28/08/2000 num. 274 art. 20 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 28/08/2000 num. 274 art. 21 CORTE COST., Decreto Legisl. 28/08/2000 num. 274 art. 27 CORTE COST., Decreto Legisl. 28/08/2000 num. 274 art. 28, Decreto Legisl. 28/08/2000 num. 274 art. 30, Decreto Legisl. 28/08/2000 num. 274 art. 31

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)