Sez. 4, Sentenza n. 18187 del 28/03/2013 Ud. (dep. 19/04/2013) Rv. 255231 - 01
REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - REMISSIONE DI QUERELA | Procedimento davanti al giudice di pace instaurato a seguito di citazione disposta dal P.M. - Mancata comparizione del querelante previamente avvisato che la sua assenza sarebbe stata considerata come remissione tacita - Remissione tacita - Esclusione.
REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - REMISSIONE DI QUERELA
Nel procedimento davanti al giudice di pace instaurato a seguito di citazione disposta dal P.M., ex art. 20 D.Lgs. n. 274 del 2000, la mancata comparizione del querelante - pur previamente avvisato che la sua assenza sarebbe stata ritenuta concludente nel senso della remissione tacita della querela - non costituisce fatto incompatibile con la volontà di persistere nella stessa, sì da integrare la remissione tacita, ai sensi dell'art. 152, comma secondo, cod. pen. Né, a tal fine, rileva il principio di ragionevole durata del processo, il quale non può tradursi nelle previsione di oneri processuali, a carico delle parti, non ancorati a specifiche disposizioni di legge.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 152, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 340 CORTE COST., Decreto Legisl. 28/08/2000 num. 274 art. 20 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 28/08/2000 num. 274 art. 21 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)