Sez. 1, Sentenza n. 23287 del 04/04/2001 Cc. (dep. 07/06/2001) Rv. 219492 - 01
IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - CASSAZIONE - RICORSO - IN GENERE | Ricorso proposto contro provvedimento del P.M. - Ammissibilità - Esclusione - Ragione - Qualificabilità come incidente di esecuzione - Esclusione.
IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - CASSAZIONE - RICORSO - IN GENERE
Il ricorso per cassazione proposto contro provvedimento del pubblico ministero, che è inoppugnabile, data la sua natura non giurisdizionale, è inammissibile, né può essere qualificato come incidente di esecuzione, unico rimedio previsto avverso di esso dalla legge e proponibile senza limiti di tempo, con trasmissione degli atti al giudice competente.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 568, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 607, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 607, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 665 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 665 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 666 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 666 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)