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Sez. 2, Sentenza n. 734 del 22/11/1994 Ud. (dep. 23/01/1995) Rv. 200337 - 01

Giudizio - Istruzione dibattimentale - Assunzione di nuovi mezzi di prova | Testimonianza - Assunzione disposta prima del termine indicato nell'art. 507 cod. proc. pen. - Conseguenze - Nullità - Esclusione - Inutilizzabilità- Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 1994-11-22
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/200337-01

Giudizio - Istruzione dibattimentale - Assunzione di nuovi mezzi di prova

L'assunzione di una testimonianza ai sensi dell'art. 507 cod. proc. pen. in un momento diverso rispetto a quello indicato dalla norma ("terminata l'acquisizione delle prove") costituisce mera irregolarità e non è sanzionata né sotto il profilo della nullità né sotto quello dell'inutilizzabilità; in particolare non può ravvisarsi, in tale ipotesi, alcuna nullità di ordine generale ricollegabile all'art. 178, lett. c), cod. proc. pen., in quanto l'escussione di un teste, "anticipata" rispetto al termine dell'acquisizione delle prove, non può incidere sull'assistenza, sulla rappresentanza o sull'intervento dell'imputato. (Nella specie l'esame del testimone era stato disposto dopo l'audizione del perito e prima di quella dei consulenti delle parti).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 lett. C CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 178 lett. C CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 507 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 507 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)