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Sez. 1, Sentenza n. 8259 del 14/04/1997 Ud. (dep. 11/09/1997) Rv. 208327 - 01

GIUDIZIO (COD. PROC. PEN. 1988) - ISTRUZIONE DIBATTIMENTALE - ASSUNZIONE DI NUOVI MEZZI DI PROVA | Integrazione probatoria di ufficio effettuata prima che sia terminata l'acquisizione delle prove - Conseguenze - Nullità o inutilizzabilità - Esclusione - Mera irregolarità - Sussistenza - Fattispecie.
Stato
decisa il 1997-04-14
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/208327-01

GIUDIZIO (COD. PROC. PEN. 1988) - ISTRUZIONE DIBATTIMENTALE - ASSUNZIONE DI NUOVI MEZZI DI PROVA

Il ricorso all'integrazione probatoria di ufficio, effettuato prima che sia terminata l'acquisizione delle prove, costituisce una mera irregolarità procedimentale che, in mancanza di una specifica previsione normativa, non determina alcuna nullità o inutilizzabilità. (Nella fattispecie la Suprema Corte ha rigettato il ricorso con il quale era stata dedotta, tra l'altro, violazione di legge perché si assumeva che il giudice di merito aveva fatto ricorso all'integrazione probatoria di ufficio, rinnovando l'incarico peritale quando l'acquisizione delle prove non era neppure iniziata).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 178 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 507 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 507 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)