Sez. 1, Sentenza n. 12081 del 04/10/2000 Ud. (dep. 23/11/2000) Rv. 217300 - 01
GIUDIZIO (COD. PROC. PEN. 1988) - ISTRUZIONE DIBATTIMENTALE - ASSUNZIONE DI NUOVI MEZZI DI PROVA | Effettuazione prima del termine stabilito - Causa di nullità - Esclusione anche nel caso di perizia.
GIUDIZIO (COD. PROC. PEN. 1988) - ISTRUZIONE DIBATTIMENTALE - ASSUNZIONE DI NUOVI MEZZI DI PROVA
Qualora il giudice disponga, ai sensi dell'art.507 c.p.p., l'assunzione di un nuovo mezzo di prova - ivi compresa la perizia - senza attendere che sia "terminata l'acquisizione delle prove" (intendendosi con tale espressione soltanto l'esaurimento della fase dell'istruzione dibattimentale in cui può aver luogo l'ammissione di nuove prove), non può farsi da ciò derivare alcuna nullità, trattandosi solo di una semplice irregolarità sfornita di qualsivoglia sanzione processuale.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 507 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 507 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)