Sez. 5, Sentenza n. 5115 del 09/03/2005 (Rv. 580226 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI APPELLO - IN GENERE | Controversia relativa a rimborso di imposta indebitamente versata - Ufficio distrettuale delle imposte dirette - Legittimazione alla proposizione dell'appello - Sussistenza - Condizioni - Esclusiva costituzione di tale Ufficio nel giudizio di primo grado - Sufficienza.
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI APPELLO - IN GENERE
In tema di contenzioso tributario, nel caso di controversia relativa a silenzio-rifiuto formatosi su istanza di rimborso di imposta indebitamente versata, l'Ufficio distrettuale delle imposte dirette, pur essendo privo della legittimazione passiva nel giudizio di primo grado (che spetta esclusivamente all'Intendenza di finanza, poi sostituita dalla Direzione regionale delle entrate), deve ritenersi tuttavia legittimato a proporre appello dinanzi alla commissione tributaria regionale qualora sia stato l'unico soggetto costituito nel giudizio di primo grado.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 10, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 53 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 602 art. 38 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)