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Sez. 5, Sentenza n. 15206 del 06/08/2004 (Rv. 575266 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI APPELLO - RINVIO ALLA COMMISSIONE DI PRIMO GRADO - PER IRREGOLARITÀ DI COSTITUZIONE DEL CONTRADDITTORIO | Controversia relativa a rimborso di imposta indebitamente corrisposta - Legittimazione passiva esclusiva dell'Intendenza di Finanza - Evocazione in giudizio dell'Ufficio Distrettuale delle II.DD. - Rimessione della causa, da parte della Commissione Tributaria Regionale, alla Commissione Provinciale per la regolarizzazione del contraddittorio - Ammissibilità - Esclusione.
Stato
decisa il 2004-08-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/575266-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI APPELLO - RINVIO ALLA COMMISSIONE DI PRIMO GRADO - PER IRREGOLARITÀ DI COSTITUZIONE DEL CONTRADDITTORIO

In tema di contenzioso tributario, ai sensi dell'art. 38 del d.P.R. 602 del 1973 (nel testo - nella specie applicabile "ratione temporis" - anteriore alle modifiche introdotte dall'art. 35 del D.Lgs. 46 del 1999 e dall'art. 1, comma quinto della legge 133 del 1999), la legittimazione passiva nel giudizio di impugnazione del silenzio-rifiuto formatosi sull'istanza di rimborso di tributi - nella specie IRPEF e ILOR - versati in eccedenza da parte del contribuente spetta esclusivamente all'Intendenza di Finanza, non anche all'Ufficio Distrettuale delle Imposte Dirette; né, in caso di erronea evocazione in giudizio del solo Ufficio Distrettuale predetto, può farsi luogo all'applicazione dell'art. 59, primo comma, lett. b), D.Lgs. n. 546 del 1992, secondo cui la Commissione Tributaria Regionale deve rimettere la causa alla Commissione Provinciale che ha emesso la sentenza impugnata quando riconosce che nel giudizio di primo grado il contraddittorio non è stato regolarmente costituito (disposizione peraltro già contenuta nell'art. 24 D.P.R. n. 636 del 1972), atteso che detta norma è destinata ad operare sempreché sia stato dal contribuente correttamente individuato l'Ufficio dell'Amministrazione cui spetta la legittimazione passiva al giudizio: non nel caso in cui sia stato evocato in giudizio un Ufficio non legittimato a contraddire, essendo mancata in radice, in tal caso, la rituale instaurazione del rapporto processuale e non essendosi determinata una mera irregolarità del contraddittorio, cui porre rimedio con la regolarizzazione dello stesso innanzi al primo giudice.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 59 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 602 art. 38 CORTE COST., Decr. Pres. Rep. 26/10/1972 num. 636 art. 24

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)