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Sez. L, Sentenza n. 10641 del 12/10/1995 (Rv. 494213 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - COMPUTO - CALCOLO GLOBALE DELLA RETRIBUZIONE | Criterio della media triennale ex art. 2121 cod. civ. - Riferimento a provvigioni, premi di produzione e partecipazioni - Carattere esclusivo - Estensione al compenso per lavoro straordinario continuativo - Inammissibilità.
Stato
decisa il 1995-10-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/494213-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - COMPUTO - CALCOLO GLOBALE DELLA RETRIBUZIONE

Il criterio della media triennale - adottato dall'art. 2121 cod. civ. in tema di computo, nella base di calcolo dell'indennità di anzianità, di emolumenti variabili nell'importo in ragione non della quantità dell'attività lavorativa prestata, ma del risultato mediato (partecipazione agli utili) od immediato (cottimo, provvigioni) - costituisce deroga al principio generale dell'onnicomprensività dell'ultima retribuzione e, pertanto, attesa l'eccezionalità della relativa previsione (ed il conseguente divieto di interpretazione analogica ex art. 14disposizioni preliminari cod, civ.) non è estensibile ad elementi diversi da quelli (provvigioni, premi di produzione e partecipazioni) contemplati dalla norma e quindi in particolare non è estensibile al compenso per lavoro straordinario espletato con carattere continuativo che, pur variabile nella sua entità, deve essere considerata in base all'ammontare dell'ultima retribuzione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2121 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)