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Sez. L, Sentenza n. 303 del 16/01/1988 (Rv. 456862 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - INTERPRETAZIONE - DI BUONA FEDE - PRINCIPIO DI EQUITÀ - IN GENERE - REGOLE SUSSIDIARIE - CONFIGURABILITÀ - APPLICABILITÀ - CONDIZIONI - FATTISPECIE IN TEMA DI INTERPRETAZIONE DI UNA CLAUSOLA DI UN CONTRATTO DI AGENZIA.*
Stato
decisa il 1988-01-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/456862-01

CONTRATTI IN GENERE - INTERPRETAZIONE - DI BUONA FEDE - PRINCIPIO DI EQUITÀ - IN GENERE - REGOLE SUSSIDIARIE - CONFIGURABILITÀ - APPLICABILITÀ - CONDIZIONI - FATTISPECIE IN TEMA DI INTERPRETAZIONE DI UNA CLAUSOLA DI UN CONTRATTO DI AGENZIA.*

In tema d'interpretazione dei contratti, sia il criterio della interpretazione secondo buona fede (art. 1366 cod. civ.) sia quello dell'equo contemperamento degli interessi (art. 1371 cod. civ.) costituiscono regole ermeneutiche sussidiarie, alle quali è consentito ricorrere solo quando non sia possibile individuare il senso delle clausole e la volontà effettiva delle parti alla stregua delle regole interpretative dettate dagli articoli precedenti. (nella specie, l'impugnata sentenza - confermata dalla S.C. - aveva, in particolare, ritenuto che al preponente, in virtù di specifica clausola del contratto di Agenzia, fosse riservata un'ampia facoltà di accettazione o rifiuto degli affari promossi dall'agente). (V 726/83, mass n 425471; (V 4813/78, mass n 394507; (V 2415/73, mass n 365801).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 1366, Cod. Civ. art. 1371

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)