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Sez. L, Sentenza n. 9088 del 18/10/1996 (Rv. 500133 - 01)

ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - MATERNITÀ E INFANZIA - O.N.M.I. (PROTEZIONE ED ASSISTENZA DELLA MATERNITÀ ED INFANZIA) - IN GENERE | Dipendenti dell'O.N.M.I. già optanti per il trattamento C.P.D.E.L. trasferiti agli enti locali - Trattamento di fine servizio - Diritto all'indennità di buonuscita per il periodo O.N.M.I. - Esclusione - Domanda di restituzione delle trattenute compiute dall'O.N.M.I. per tale indennità - Legittimazione passiva dell'I.N.A.D.E.L. - Esclusione.
Stato
decisa il 1996-10-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/500133-01

ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - MATERNITÀ E INFANZIA - O.N.M.I. (PROTEZIONE ED ASSISTENZA DELLA MATERNITÀ ED INFANZIA) - IN GENERE

Ai dipendenti dell'O.N.M.I. (Opera Nazionale Maternità e Infanzia) già in servizio alla data del 6 ottobre 1967 e trasferiti agli enti locali a seguito dello scioglimento dell'Opera, i quali abbiano a suo tempo optato, ai fini pensionistici, per l'iscrizione alla C.P.D.E.L., spetta, come trattamento di fine rapporto e con riferimento al periodo trascorso alle dipendenze dell'ente di provenienza, in base al rinvio formale alle norme regolamentari già emanate dal soppresso ente pubblico non economico operato dall'art. 9 della legge n. 698 del 1975 - in quanto tali direttamente interpretabili da parte della Corte di cassazione -, e in particolare in applicazione degli artt. 2 e 4 del regolamento per il trattamento di quiescenza dei dipendenti, solamente l'indennità di anzianità e non anche l'indennità di buonuscita, la cui corresponsione è stata mantenuta ai soli dipendenti "non optanti". Nè l'I.N.A.D.E.L. (a cui è succeduto l'I.N.P.D.A.P.), a cui carico è stata posta la corresponsione a tale personale del trattamento di fine rapporto, è legittimato passivamente quanto alla domanda del dipendente di restituzione delle somme trattenute dall'O.N.M.I. al dipendente e versate nel fondo relativo all'indennità di buonuscita, in quanto non è stato previsto dall'art. 9, comma secondo, della legge n. 698/75, il trasferimento all'INADEL di tali somme, improduttive di effetti nel nuovo trattamento spettante al dipendente.

Riferimenti normativi: Legge 28/12/1975 num. 698 art. 9 CORTE COST., Legge 01/08/1977 num. 563 art. 5 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)