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Sez. 6, Sentenza n. 9924 del 30/01/2014 Cc. (dep. 28/02/2014) Rv. 261532 - 01

RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE - ESTRADIZIONE PER L'ESTERO - MISURE CAUTELARI - IN GENERE | Esaurimento del procedimento giurisdizionale di estradizione - Controllo giurisdizionale sulla richiesta di revoca o sostituzione delle misure cautelari - Ammissibilità - Sussistenza - Condizioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 2014-01-30
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/261532-01

RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE - ESTRADIZIONE PER L'ESTERO - MISURE CAUTELARI - IN GENERE

L'esaurimento del procedimento di estradizione, con decisione favorevole alla stessa, non ha efficacia preclusiva del controllo giurisdizionale sulla richiesta di revoca o sostituzione della misura coercitiva, sempre che la richiesta sia fondata su profili attinenti alla sopravvenuta inefficacia della misura o all'insussistenza delle esigenze cautelari, con particolare riguardo al pericolo di fuga, e la persona, a seguito di concessa estradizione, non sia stata effettivamente consegnata allo Stato richiedente. (Nella specie, la S.C. ha rigettato l'istanza di sostituzione della misura custodiale in carcere con quella degli arresti domiciliari, nella quale l'estradando aveva genericamente dedotto l'insussistenza del pericolo di irreperibilità stante la sua appartenenza all'Unione europea, e la maggiore proporzionalità ed adeguatezza della misura domiciliare).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 708 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 714, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 718 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)