Sez. F, Sentenza n. 46169 del 02/09/2004 Ud. (dep. 29/11/2004) Rv. 230559 - 01
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INTERMEDIAZIONE ED INTERPOSIZIONE NELLE PRESTAZIONI DI LAVORO (DIVIETO) | Ricorso a prestazioni lavorative mediante impiego di manodopera assunta dall'appaltatore, ma di fatto operante alle dipendenze del committente - Configurabilità del reato di cui agli artt. 1 e 2 della legge n. 1369 del 1960 - Sussistenza - Ragioni - Rapporto con la disposizione di cui all'art. 18 del D.Lgs. 276 del 2003.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INTERMEDIAZIONE ED INTERPOSIZIONE NELLE PRESTAZIONI DI LAVORO (DIVIETO)
Integra gli estremi del reato di cui agli artt. 1 e 2 della legge 23 ottobre 1960 n.1369 - che punisce sia il committente che l'appaltatore che ricorra a qualsiasi esecuzione di prestazioni lavorative mediante impiego di manodopera assunta dall'appaltatore, ma di fatto operante alle dipendenze del committente -, punibile ai sensi del sopravvenuto e più favorevole art. 18 del D.Lgs. 276 del 2003, la somministrazione di lavoro fornita da parte di un soggetto privato non formalmente autorizzato (art. 29 del D.Lgs. 276 del 2003).
Riferimenti normativi: Legge 23/10/1960 num. 1369 art. 1 CORTE COST., Legge 23/10/1960 num. 1369 art. 2 CORTE COST., Decreto Legisl. 10/09/2003 num. 276 art. 18, Cod. Pen. art. 2 com. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)