diritto.io

Sez. 6, Sentenza n. 3529 del 12/11/1998 Cc. (dep. 01/02/1999) Rv. 212561 - 01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - PROVVEDIMENTI - RICHIESTA DEL PUBBLICO MINISTERO | Mancata trasmissione di alcuni atti al G.i.p. - Incidenza sull'efficacia della misura cautelare - Esclusione.
Stato
decisa il 1998-11-12
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/212561-01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - PROVVEDIMENTI - RICHIESTA DEL PUBBLICO MINISTERO

Il pubblico ministero ha la piena facoltà di scegliere gli atti (o parti di questi) da presentare al GIP ai sensi dell'art.291 cod. proc.pen.; e la sanzione prevista dall'ultimo comma dell'art.309 cod.proc.pen. non riguarda l'omessa trasmissione di quegli atti (o parti di essi) che il PM abbia ritenuto di tenere "coperti" ai fini delle ulteriori indagini.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 291 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 291 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 309 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)