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Sez. L, Sentenza n. 2113 del 12/02/2003 (Rv. 560478 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - VERSAMENTO | Ripetizione ex art. 2033 cod. civ. - Effetti - Diritto agli interessi e al risarcimento del maggior danno ex art. 1224, comma secondo, cod. civ. - Sussistenza - Mezzi probatori - Presunzioni - Ammissibilità - Fattispecie.
Stato
decisa il 2003-02-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/560478-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - VERSAMENTO

La pretesa di restituzione degli importi indebitamente versati a titolo di contributi ad un Istituto previdenziale inerisce ad un'obbligazione che ha la sua fonte nella legge (art. 2033 cod. civ.) e che prescinde come tale dalla natura del rapporto intercorso tra il "solvens" e l'"accipiens"; pertanto, l'attore che fa valere una obbligazione pecuniaria ordinaria, ha diritto di ottenere, oltre la restituzione della somma indebitamente pagata, gli interessi e, ove risulti provato, anche solo per presunzione, il risarcimento del maggior danno ex art. 1124, secondo comma, cod. civ., per l'attribuzione del quale la semplice qualità di imprenditore del creditore rileva come elemento presuntivo idoneo a far ritenere che la somma, se restituita tempestivamente, sarebbe stata reinvestita nell'attività produttiva, con conseguente neutralizzazione degli effetti della svalutazione monetaria (nella specie, la S.C., in applicazione di tale principio, ha cassato la sentenza impugnata e, rilevato che risultava documentalmente provato il tasso passivo corrisposto agli istituti di credito per il ricorso al credito nel periodo in contestazione, ha deciso nel merito riconoscendo al ricorrente la rivalutazione monetaria).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1224 com. 2 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)