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Sez. 2, Sentenza n. 10772 del 16/10/1995 (Rv. 494249 - 01)

OBBLIGAZIONI IN GENERE - INADEMPIMENTO - RESPONSABILITÀ - RISARCIMENTO DEL DANNO | Inadempimento contrattuale - Obbligo di risarcimento - Debito di valore - Configurabilità - Conseguenze.
Stato
decisa il 1995-10-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/494249-01

OBBLIGAZIONI IN GENERE - INADEMPIMENTO - RESPONSABILITÀ - RISARCIMENTO DEL DANNO

Anche in materia di inadempimento contrattuale l'obbligo di risarcimento del danno consistendo nel ripristino della situazione patrimoniale del danneggiato anteriore all'inadempimento, costituisce debito di valore soggetto a rivalutazione monetaria fino al momento della definitiva liquidazione giudiziale.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1223

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)