Sez. 3, Sentenza n. 65 del 10/01/2012 (Rv. 621372 - 01)
FIDEJUSSIONE - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) | Polizza fideiussoria di cui all'art. 38-bis del d.P.R. n. 633 del 1972 - Inesistenza del soggetto apparente beneficiario del rimborso - Validità della polizza - Sussistenza - Fondamento - Fattispecie.
FIDEJUSSIONE - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI)
Il negozio autonomo di garanzia, o polizza fideiussoria, con il quale una società di assicurazione garantisce all'Amministrazione finanziaria, a norma dell'art. 38-bis d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, la restituzione delle somme indebitamente versate da questa in sede di procedura di rimborso anticipato tramite conto fiscale, è valido anche nell'ipotesi di inesistenza del soggetto apparente beneficiario del rimborso, pur in presenza di colpa dell'Amministrazione erogante, salva la sola "exceptio doli" da parte del garante circa l'effettiva restituzione del rimborso indebito, atteso che la causa concreta del contratto consiste nell'assicurare all'Amministrazione non il corretto adempimento dell'obbligazione tributaria, sottostante alla richiesta di rimborso, ma esclusivamente l'effettiva spettanza di quest'ultimo, qualora effettuato in favore di colui che viene indicato nella polizza sulla base di un accertamento non fondato nella regolarità del rapporto tributario ma esclusivamente sulla non spettanza del rimborso come erogato. (Nella specie le polizze fideiussorie erano state stipulate a garanzia di rimborsi annuali anticipati dell'Irpeg erogati dall'Amministrazione finanziaria a mezzo conto fiscale con legali rappresentanti di cooperative rivelatisi inesistenti).
Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 38 bis CORTE COST., Legge 30/12/1991 num. 413 art. 78, Decr. Minist. Finanze 28/12/1993 num. 567
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)