Sez. 1, Sentenza n. 12350 del 09/10/2001 (Rv. 549565 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - QUESTIONI NUOVE | Espulsione dello straniero - Conoscenza della lingua italiana ai fini dell'insussistenza dell'obbligo di traduzione del relativo decreto - Rilevabilità d'ufficio - Esclusione - Natura di eccezione in senso proprio - Sussistenza - Conseguenze - Deducibilità per la prima volta in cassazione - Esclusione.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - QUESTIONI NUOVE
La conoscenza da parte dello straniero raggiunto da decreto di espulsione della lingua italiana - rilevante ai fini di ritenere non operante l'obbligo per l'autorità amministrativa di accompagnare tale decreto con una traduzione in una lingua conosciuta dallo straniero (o, ove ciò non sia possibile, in francese, inglese o spagnolo) - non integra una questione rilevabile d'ufficio, ma ha natura di eccezione in senso proprio; è pertanto inammissibile la deduzione di tale circostanza per la prima volta nel giudizio di cassazione, trattandosi di questione nuova.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 13 com. 7 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)