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Sez. 1, Sentenza n. 1023 del 14/02/1997 Cc. (dep. 04/04/1997) Rv. 207213 - 01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) | Misura alternativa alla detenzione - Affidamento in prova in casi particolari - Applicabilità della preclusione ex art. 4 bis ordinamento penitenziario - Sussistenza.
Stato
decisa il 1997-02-14
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/207213-01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO)

Il riferimento alle misure alternative previste dal capo sesto della legge 354/75. (ordinamento penitenziario) fatto dall'art. 4 bis della stessa legge, comprende anche l'affidamento in casi particolari, previsto e disciplinato dall'art. 47 bis; e ciò anche dopo l'inserimento della norma nell'art. 94 del d.P.R. n. 309 del 1990, (T.U. in materia di stupefacenti), in quanto tale norma, non ha rilevanza autonoma ed indipendente dall'art. 47 bis della citata legge 354/75.

Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 art. 4 CORTE COST. PENDENTE, Legge 26/07/1975 num. 354 art. 47 lett. B CORTE COST., DPR 09/10/1990 num. 309 art. 94 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)