Sez. 2, Sentenza n. 2087 del 05/04/1982 (Rv. 419950 - 01)
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - USO - ESTENSIONE E LIMITI - ESECUZIONE DI UN'OPERA DA PARTE DEL CONDOMINO IMPLICANTE UN SUO MAGGIORE GODIMENTO DELLA COSA COMUNE - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI - FATTISPECIE (COSTRUZIONE DI UN PENSILE SU UN CORTILE COMUNE).*
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - USO - ESTENSIONE E LIMITI - ESECUZIONE DI UN'OPERA DA PARTE DEL CONDOMINO IMPLICANTE UN SUO MAGGIORE GODIMENTO DELLA COSA COMUNE - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI - FATTISPECIE (COSTRUZIONE DI UN PENSILE SU UN CORTILE COMUNE).*
Al singolo condomino è consentita l'esecuzione di un'opera implicante un maggiore suo godimento della cosa comune soltanto se la realizzazione di essa non impedisca agli altri condomini il compimento di opere, già previste o ragionevolmente prevedibili in base alla destinazione attuale della cosa comune ed alle prospettive offerte dalla sua natura, le quali permettano ai medesimi lo stesso od altro miglior uso di tale cosa, a vantaggio delle loro proprietà esclusive. (nella specie, il S.C., enunciando il surriportato principio, ha cassato la decisione di merito che aveva riconosciuto legittima la costruzione, da parte di un condomino, di un pensile sovrastante il cortile comune, senza accertare se questo manufatto costituisse o non impedimento alla costruzione di ulteriori pensili ed alla esecuzione di opere simili o anche diverse (balconi, finestre, ecc.) che, secondo una ragionevole previsione, gli altri condomini potessero realizzare in futuro al servizio delle unità immobiliari di loro proprietà esclusiva). (V 5954/81, mass n 416733; (V 4601/81, mass n 415310; (V 2451/81, mass n 413221; (V 1675/79, mass n 398028).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1102, Cod. Civ. art. 1117
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)