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Sez. 3, Sentenza n. 5072 del 19/04/2000 (Rv. 535838 - 01)

CIRCOLAZIONE STRADALE - CONDUCENTE DEI VEICOLI - PATENTE DI ABILITAZIONE ALLA GUIDA - SOSPENSIONE | Provvedimento di sospensione ex art. 223 Cod. Strada - Natura cautelare - Conseguenze - Emissione sulla base di elementi prescindenti dagli eventuali accertamenti in sede penale - Necessità - Contrasto tra la valutazione effettuata dal Prefetto in sede di sospensione e quella successiva del giudice penale - Legittimità.
Stato
decisa il 2000-04-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/535838-01

CIRCOLAZIONE STRADALE - CONDUCENTE DEI VEICOLI - PATENTE DI ABILITAZIONE ALLA GUIDA - SOSPENSIONE

Il provvedimento di sospensione della patente di guida, emesso dal Prefetto a norma dell'art. 223 Cod. Strada, ha natura cautelare, e la stessa norma citata prevede che esso possa essere emesso sulla scorta di un'apprezzamento da effettuarsi nell'immediatezza del fatto, sulla sola base del rapporto, del verbale della violazione contestata, nonché del parere del competente ufficio della M.C.T.C., perciò a prescindere dall'inizio di un procedimento penale a carico del titolare della patente e dagli eventuali accertamenti compiuti in quella sede, con la conseguenza che il definitivo (ed eventuale) accertamento compiuto dal giudice penale in ordine alle responsabilità del titolare della patente può essere diverso da quello a suo tempo compiuto ad altri fini dal Prefetto, sulla scorta degli elementi conoscitivi dei quali disponeva, senza che sia perciò configurabile alcuna illegittimità.

Riferimenti normativi: Cod. Strada art. 223, Legge 15/06/1959 num. 393 art. 223

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)