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Sez. 3, Sentenza n. 2257 del 26/07/1974 (Rv. 370614 - 01)

LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL CONDUTTORE - DANNI PER RITARDATA RESTITUZIONE - RESPONSABILITA DEL CONDUTTORE - NATURA CONTRATTUALE - CREDITO DEL LOCATORE - PRIVILEGIO SPECIALE DI CUI ALL'ART 2764 TERZO COMMA COD CIV - SUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1974-07-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/370614-01

LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL CONDUTTORE - DANNI PER RITARDATA RESTITUZIONE - RESPONSABILITA DEL CONDUTTORE - NATURA CONTRATTUALE - CREDITO DEL LOCATORE - PRIVILEGIO SPECIALE DI CUI ALL'ART 2764 TERZO COMMA COD CIV - SUSSISTENZA.*

La responsabilita del conduttore per il ritardo nella riconsegna della cosa locata ha natura contrattuale, traendo origine dall'inadempimento dell'Obbligo di restituire la cosa stessa alla scadenza del rapporto locatizio, e pertanto, il credito del locatore avente ad oggetto il risarcimento del danno provocato dal suddetto ritardo, e assistito dallo speciale privilegio previsto dall'art 2764, terzo comma, cod civ. (V 1594'72, mass n 358364).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1590, Cod. Civ. art. 1591 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2764 com. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)