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Sez. 1, Sentenza n. 2396 del 29/08/1963 (Rv. 263694 - 01)

AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - TARIFFE PROFESSIONALI - IN GENERE - PROCEDIMENTO DI ESECUZIONE PER CONSEGNA O RILASCIO - SPETTANZA DELLE COMPETENZE DI PROCURATORE - ONORARI DI AVVOCATO - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1963-08-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/263694-01

AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - TARIFFE PROFESSIONALI - IN GENERE - PROCEDIMENTO DI ESECUZIONE PER CONSEGNA O RILASCIO - SPETTANZA DELLE COMPETENZE DI PROCURATORE - ONORARI DI AVVOCATO - ESCLUSIONE.*

Sulla base della normativa risultante dalla tariffa deliberata dal consiglio nazionale forense, il 15 febbraio 1958 (approvata con DM 28 febbraio 1958) e confermata, senza variazioni, con deliberazione 14 maggio 1960 (approvato con DM 20 giugno 1960), deve ritenersi che nel procedimento di esecuzione per consegna o rilascio non sono dovuti onorari di avvocato, mentre invece, oltre al rimborso delle spese previsto dall'art 611 cod proc civ, sono dovuti i diritti di procuratore, sempre che vi sia stata opera di procuratore.*

Riferimenti normativi: Legge 28/02/1958

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)