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Sez. 3, Sentenza n. 16377 del 04/08/2005 (Rv. 585209 - 01)

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - PROCESSO DI ESECUZIONE | Esecuzione per consegna o rilascio - Liquidazione delle spese - Procedimento ex art. 611 cod. proc. civ. - Ammissibilità - Limiti.
Stato
decisa il 2005-08-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/585209-01

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - PROCESSO DI ESECUZIONE

In tema di esecuzione per consegna o rilascio, il sistema di liquidazione delle spese previsto dall'art 611 cod. proc. civ. concerne esclusivamente le spese vive anticipate dall'istante e i diritti di procuratore, sempre che vi sia stata, secondo l'apprezzamento di fatto del giudice di merito, insindacabile in sede di legittimità, opera di procuratore.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 605, Cod. Proc. Civ. art. 611, Cod. Proc. Civ. art. 645 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)