Sez. 3, Sentenza n. 16377 del 04/08/2005 (Rv. 585209 - 01)
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - PROCESSO DI ESECUZIONE | Esecuzione per consegna o rilascio - Liquidazione delle spese - Procedimento ex art. 611 cod. proc. civ. - Ammissibilità - Limiti.
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - PROCESSO DI ESECUZIONE
In tema di esecuzione per consegna o rilascio, il sistema di liquidazione delle spese previsto dall'art 611 cod. proc. civ. concerne esclusivamente le spese vive anticipate dall'istante e i diritti di procuratore, sempre che vi sia stata, secondo l'apprezzamento di fatto del giudice di merito, insindacabile in sede di legittimità , opera di procuratore.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 605, Cod. Proc. Civ. art. 611, Cod. Proc. Civ. art. 645 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)