Sez. L, Sentenza n. 9272 del 15/12/1987 (Rv. 456455 - 01)
TRANSAZIONE - IN GENERE - EFFICACIA - COSIDDETTA PRESUPPOSIZIONE - AMMISSIBILITÀ - ACCERTAMENTO - CRITERI - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - LIMITI.*
TRANSAZIONE - IN GENERE - EFFICACIA - COSIDDETTA PRESUPPOSIZIONE - AMMISSIBILITÀ - ACCERTAMENTO - CRITERI - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - LIMITI.*
L'efficacia della transazione, al pari di quella di ogni altro contratto, può essere subordinata, oltre che a determinate condizioni espresse, anche al verificarsi o al permanere - quale evento di carattere obiettivo indipendente dalla volontà delle parti - di una situazione di fatto non espressa ed esterna ai contraenti, ma da questi tenuta presente nella formazione della volontà negoziale. L'accertamento (positivo o negativo) di tale condizione non espressa (cosiddetta presupposizione) - che va condotto sul piano dell'interpretazione della volontà negoziale e che, non potendo prescindere dalla funzione adempiuta dal singolo contratto, deve essere particolarmente rigoroso riguardo alla transazione (in considerazione della sua finalizzazione, mediante reciproche concessioni, alla composizione di una lite in atto o alla prevenzione di una lite potenziale) - è riservato al giudice del merito, la cui valutazione, se adeguatamente motivata, è incensurabile in Sede di legittimità. (V 20/86, mass n 443656; (V 1064/85, mass n 439200; (V 5168/81, mass n 415962; (V 1738/76, mass n 380503; (V 2828/72, mass n 360525; (V 2104/71, mass n 352812).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1353, Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 1965, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)