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Sez. 3, Sentenza n. 2647 del 29/03/1988 (Rv. 458357 - 01)

LOCAZIONI - TRASFERIMENTO A TITOLO PARTICOLARE DELLA COSA LOCATA (ALIENAZIONE) - IN GENERE - IMMOBILI DESTINATI AD USO NON ABITATIVO - DIRITTO DI PRELAZIONE DEL CONDUTTORE - DESTINAZIONE DELL'IMMOBILE AL SERVIZIO DI ALTRO IMMOBILE CONTIGUO COMPORTANTE IL CONTATTO DIRETTO CON IL PUBBLICO - IRRILEVANZA - INSUSSISTENZA DEL DIRITTO.*
Stato
decisa il 1988-03-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/458357-01

LOCAZIONI - TRASFERIMENTO A TITOLO PARTICOLARE DELLA COSA LOCATA (ALIENAZIONE) - IN GENERE - IMMOBILI DESTINATI AD USO NON ABITATIVO - DIRITTO DI PRELAZIONE DEL CONDUTTORE - DESTINAZIONE DELL'IMMOBILE AL SERVIZIO DI ALTRO IMMOBILE CONTIGUO COMPORTANTE IL CONTATTO DIRETTO CON IL PUBBLICO - IRRILEVANZA - INSUSSISTENZA DEL DIRITTO.*

Nelle locazioni di immobili adibiti ad uso non abitativo, il diritto di riscatto, che ai sensi dell'art. 39 della legge n. 392 del 1978, opera a favore dei conduttori degli immobili utilizzati per lo svolgimento di attività che comportino contatti diretti con il pubblico degli utenti o dei consumatori, non è configurabile con riguardo ad un locale destinato a deposito della merce, oggetto dell'attività commerciale svolta in altro locale, a nulla rilevando il carattere funzionale dell'attività relativa al deposito della merce rispetto a quella di vendita della stessa o la contiguità dei locali. (V 4486/86, mass n 447237).*

Riferimenti normativi: Legge 27/07/1978 num. 392 art. 35 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 39 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 41 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)