Sez. 2, Sentenza n. 12605 del 28/08/2002 (Rv. 557161 - 01)
IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITÀ SANITARIE LOCALI - IN GENERE | Art. 4 della legge della Regione Friuli Venezia Giulia n. 21 del 2001 - Natura di interpretazione autentica dell'art. 9 della legge reg. n. 12 del 1994 - Esclusione - Conseguenze in tema di legittimazione sostanziale e processuale della Regione in ordine ai pregressi rapporti creditori e debitori delle soppresse USL.
IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITÀ SANITARIE LOCALI - IN GENERE
L'art. 4 della legge della Regione Friuli Venezia Giulia 4 settembre 2001, n. 21, - secondo il quale "in via di interpretazione autentica dell'art. 9, commi secondo e quarto, della legge regionale 30 agosto 1994, n. 12, ai direttori generali delle aziende sanitarie regionali, quali commissari delle gestioni liquidatorie delle soppresse unità sanitarie locali, spetta l'amministrazione esclusiva e diretta di ogni rapporto giuridico connesso con tali gestioni, nonché la rappresentanza delle medesime in materia di liti attive e passive" - non ha (nonostante l'espressa enunciazione) natura di interpretazione autentica del citato art. 9 della legge reg. n. 12 del 1994, atteso che il suo contenuto concerne un aspetto del quale non è rinvenibile alcuna traccia nella norma precedente, con conseguente incompatibilità con i connotati propri della legge interpretativa. Da ciò deriva ulteriormente la irretroattività della norma - innovativa - sopravvenuta e quindi la sua inapplicabilità alle controversie pendenti, rispetto alle quali, pertanto, spetta alla regione, per effetto dell'art. 6, primo comma, della legge n. 724 del 1994 e dell'art. 2, quattordicesimo comma, della legge n. 549 del 1995, la legittimazione non solo sostanziale, ma anche processuale, concernente i pregressi rapporti creditori e debitori delle soppresse USL.
Riferimenti normativi: Legge Reg. Friuli-Venezia-Giulia 04/09/2001 num. 21 art. 4, Legge Reg. Friuli-Venezia-Giulia 30/08/1994 num. 12 art. 9, Preleggi art. 11 CORTE COST., Preleggi art. 12, Legge 23/12/1994 num. 724 art. 6 CORTE COST., Legge 28/12/1995 num. 549 art. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)