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Sez. 2, Sentenza n. 1829 del 18/02/2000 (Rv. 534042 - 01)

IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITÀ SANITARIE LOCALI - IN GENERE | Aziende unità sanitarie locali ex D.Lgs. n. 502 del 1992 - Disciplina ex art. 6 della L. n.724 del 1994 - Effetti - Successione "ex lege" della Regione nei rapporti obbligatori di pertinenza delle soppresse Unità Sanitarie Locali - Conseguenze - Successione verificatasi in corso di causa - Soggetto legittimato ad impugnare - Regione.
Stato
decisa il 2000-02-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/534042-01

IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITÀ SANITARIE LOCALI - IN GENERE

In seguito alla soppressione delle USL ad opera del D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 che ha istituito le Aziende Sanitarie Locali e per effetto dell'art. 6 comma prima della legge 23/12/1994 n. 724, nonché dell'art. 2 comma quattordicesimo della legge 28/12/1995 n. 549, i quali hanno individuato nelle Regioni i soggetti giuridici obbligati ad assumere integralmente a proprio carico i debiti degli organismi soppressi mediante apposite gestioni a stralcio rimaste di pertinenza delle Regioni anche se sono state trasformate (dalla menzionata legge 549/95) in gestioni liquidatorie affidate ai direttori generali delle nuove aziende, si è verificata una successione "ex lege" delle Regioni nei rapporti di debito e credito già facenti capo alle vecchie USL. Ne consegue che spetta alle Regioni la legittimazione non solo sostanziale ma anche processuale concernente i pregressi rapporti creditori e debitori delle soppresse USL.

Riferimenti normativi: Legge 23/12/1994 num. 724 art. 6 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 502 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)