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Sez. L, Sentenza n. 4681 del 11/07/1983 (Rv. 429570 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE PER LE MALATTIE PROFESSIONALI - MALATTIE PROFESSIONALI - SILICOSI - DOMANDA DI RENDITA ORIGINARIAMENTE FONDATA SU TALE MALATTIA - ALLEGAZIONE SUCCESSIVA NEL CORSO DEL GIUDIZIO DI ALTRA BRONCOPNEUMOPATIA - INAMMISSIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1983-07-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/429570-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE PER LE MALATTIE PROFESSIONALI - MALATTIE PROFESSIONALI - SILICOSI - DOMANDA DI RENDITA ORIGINARIAMENTE FONDATA SU TALE MALATTIA - ALLEGAZIONE SUCCESSIVA NEL CORSO DEL GIUDIZIO DI ALTRA BRONCOPNEUMOPATIA - INAMMISSIBILITÀ.*

In tema di Assicurazione contro le malattie professionali, il fatto che l'assicurato possa, nel corso del giudizio, dedurre aggravamenti dell'infermità originariamente denunciata, e produrre, anche in grado di appello, la documentazione atta a dimostrare tale evoluzione peggiorativa, non comporta che una malattia diversa da quella denunciata possa formare oggetto di ulteriore domanda nel corso dello stesso giudizio, in violazione delle preclusioni poste dagli artt. 420, primo comma, e 437, secondo comma, cod. proc. civ., con riferimento, rispettivamente, al processo di primo e di secondo grado. Pertanto, attesa anche la diversità delle varie forme di broncopneumopatie contemplate - ciascuna in rapporto a lavorazioni distinte - dalla tabella delle malattie professionali dell'industria (allegato n. 4 - nel testo ex d.P.R. 9 giugno 1975 n. 482 - del d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124), l'assicurato che abbia denunciato di essere affetto da silicosi, e solo tale malattia abbia, a norma dell'art. 414 n. 4 cod. proc. civ., posto a fondamento della domanda di rendita, non può, nel corso del giudizio, allegare altra broncopneumopatia a fondamento della stessa domanda, perché ciò equivarrebbe alla proposizione (inammissibile) di una domanda nuova. (V 5684/82, mass n 423438; (V 4430/82, mass n 422419; (V 3480/82, mass n 421471; (V 1615/82, mass n 419439; (V 6448/81, mass n 417266).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 414 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 420 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 437 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 3 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 140 CORTE COST., Legge 11/08/1973 num. 533 art. 1 CORTE COST., DPR 09/06/1975 num. 482 CORTE COST., Legge 27/12/1975 num. 780 art. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)