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Sez. U, Sentenza n. 3176 del 23/05/1984 (Rv. 435219 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE IN GENERE - DIFETTO DI GIURISDIZIONE - IN GENERE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE - IMPROPONIBILITÀ DELLA DOMANDA PER DIFETTO ASSOLUTO DI GIURISDIZIONE - CONDIZIONI - RAPPORTO DI LAVORO PRIVATISTICO - ILLEGITTIMITÀ DELLA MANCATA PROGRESSIONE IN CARRIERA - DENUNCIA DI UN DIPENDENTE IN BASE ALLA DEDOTTA VIOLAZIONE DI UN CONTRATTO COLLETTIVO - IMPROPONIBILITÀ DELLA DOMANDA - ESCLUSIONE - QUESTIONI SUL SUO FONDAMENTO NEL MERITO - AMMISSIBILITÀ - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ORDINARIO - SUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1984-05-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/435219-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE IN GENERE - DIFETTO DI GIURISDIZIONE - IN GENERE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE - IMPROPONIBILITÀ DELLA DOMANDA PER DIFETTO ASSOLUTO DI GIURISDIZIONE - CONDIZIONI - RAPPORTO DI LAVORO PRIVATISTICO - ILLEGITTIMITÀ DELLA MANCATA PROGRESSIONE IN CARRIERA - DENUNCIA DI UN DIPENDENTE IN BASE ALLA DEDOTTA VIOLAZIONE DI UN CONTRATTO COLLETTIVO - IMPROPONIBILITÀ DELLA DOMANDA - ESCLUSIONE - QUESTIONI SUL SUO FONDAMENTO NEL MERITO - AMMISSIBILITÀ - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ORDINARIO - SUSSISTENZA.*

L'improponibilità della domanda, per difetto assoluto di giurisdizione sussiste quando la pretesa attrice non sia in astratto ricollegabile ad una posizione soggettiva tutelata dall'ordinamento, e non quando tale tutela sia esclusa in concreto a seguito dell'interpretazione delle norme che disciplinano il rapporto controverso. Pertanto, con riguardo ad un rapporto di lavoro privatistico, e per il caso in cui il dipendente denunci l'illegittimità della mancata progressione in carriera (sia essa regolata da concorsi o da promozione a scelta), in base alla dedotta violazione delle norme del contratto collettivo disciplinanti tale progressione, deve escludersi l'indicata situazione d'improponibilità della domanda, salva restando ogni questione sul suo fondamento nel merito anche in esito all'interpretazione delle norme collettive invocate, e deve affermarsi la giurisdizione del giudice ordinario, in considerazione della menzionata natura privatistica del rapporto di lavoro. (V 2497/82, mass n 420370; (V 2092/81, mass n 412814).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2094, Cod. Civ. art. 2095 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 37 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)