Sez. L, Sentenza n. 2092 del 10/04/1981 (Rv. 412814 - 01)
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DI ENTI PUBBLICI IN GENERE - RAPPORTO DI IMPIEGO - SVOLGIMENTO - PROMOZIONE A SCELTA - DISCREZIONALITA DEL DATORE DI LAVORO - PRINCIPIO DI CORRETTEZZA E DI BUONA FEDE - OSSERVANZA - NECESSITA - DIRITTO SOGGETTIVO DEL LAVORATORE AL CORRETTO COMPIMENTO DELLE OPERAZIONI SELETTIVE ED ALLA CONOSCENZA DEL PROVVEDIMENTO ATTUATIVO - SUSSISTENZA - FUNZIONE.*
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DI ENTI PUBBLICI IN GENERE - RAPPORTO DI IMPIEGO - SVOLGIMENTO - PROMOZIONE A SCELTA - DISCREZIONALITA DEL DATORE DI LAVORO - PRINCIPIO DI CORRETTEZZA E DI BUONA FEDE - OSSERVANZA - NECESSITA - DIRITTO SOGGETTIVO DEL LAVORATORE AL CORRETTO COMPIMENTO DELLE OPERAZIONI SELETTIVE ED ALLA CONOSCENZA DEL PROVVEDIMENTO ATTUATIVO - SUSSISTENZA - FUNZIONE.*
Nel sistema della promozione a scelta pattiziamente previsto per i dipendenti di enti pubblici economici - la discrezionalita del datore di lavoro, siccome strumentale all'Esercizio privato di una impresa ed attinente ad un comportamento inserito nel rapporto contrattuale, e vincolata all'osservanza dei principi di correttezza e di buona fede (artt 1175 e 1375 cod civ), talche deve riconoscersi l'esistenza di un diritto soggettivo del lavoratore al corretto compimento delle operazioni selettive - per cio che concerne sia la considerazione, sia la valutazione dei requisiti prestabiliti ed alla conoscenza del provvedimento attuativo della scelta, con la relativa motivazione, anche al fine di provocare un eventuale Sindacato giurisdizionale. (V 5800/80; (V 2334/80; (V 1/80; (V 5688/79).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1175, Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 1375, Contr. Coll. 25/03/1971 num. 58, Contr. Coll. 04/07/1971 num. 4, Contr. Coll. 04/07/1971 num. 5
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)