Sez. 1, Sentenza n. 9152 del 30/08/1995 (Rv. 493799 - 01)
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - LEGITTIMAZIONE | Soggetto destinatario dei proventi - Legittimazione ad intervenire nel giudizio ed a proporre impugnazione - Ammissibilità.
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - LEGITTIMAZIONE
Nel procedimento di opposizione all'ordinanza-ingiunzione di pagamento di sanzioni amministrative, mentre legittimata a resistere all'opposizione è l'autorità che ha emesso il detto provvedimento, il soggetto destinatario dei proventi delle sanzioni pecuniarie, se diverso dall'autorità competente ad applicare tali sanzioni, è legittimato ad intervenire nel giudizio di opposizione, ed a proporre impugnazione anche nell'inerzia della parte principale, in quanto titolare del credito per il pagamento della sanzione stessa, atteso che nel giudizio suddetto, attraverso l'indagine sulla legittimità del provvedimento sanzionatorio, il giudice pronunzia anche sul diritto di credito del soggetto destinatario del provento.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 105, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 22 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 23 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 29
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)