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Sez. U, Ordinanza n. 7585 del 20/04/2004 (Rv. 572207 - 01)

CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO | Principi informatori - Trattazione di procedimenti in camera di consiglio - Illegittimità - Esclusione.
Stato
decisa il 2004-04-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/572207-01

CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO

Il principio della pubblicità del giudizio che si svolge dinanzi ad organi giurisdizionali, pur costituendo un cardine dell'ordinamento democratico, fondato sulla sovranità popolare sulla quale si basa l'amministrazione della giustizia in Italia (art.101, comma I Cost.), non trova, peraltro, un'applicazione assoluta (Corte cost. nn.50/1989, 69/1991, 373/1992, 235/1993), potendo essere legittimamente limitato, oltre che nell'interesse della morale, dell'ordine pubblico, della sicurezza nazionale, dei minori o della vita privata delle stesse parti del processo, anche nell'interesse stesso della giustizia (fattispecie di trattazione in camera di consiglio dinanzi alle sezioni unite della S.C. di un ricorso avente ad oggetto un provvedimento reso dal Consiglio di Presidenza del Consiglio di Stato in esito a procedimento disciplinare a carico di un magistrato amministrativo, provvedimento che, attesane la natura amministrativa e non giurisdizionale, comporta la trattazione del relativo ricorso secondo le forme di cui all'art.375 c.p.c., prospettandosi "ictu oculi" un'ipotesi di inammissibilità del gravame).

Riferimenti normativi: Conv. Eur. Dir. Uomo art. 6 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)