Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 9993 del 18/06/2012 (Rv. 623164 - 01)
CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE | Regolamento di competenza - Trattazione in pubblica udienza - Necessità - Esclusione - Fondamento.
CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE
La richiesta di trattazione in pubblica udienza del regolamento di competenza non tiene conto dell'espressa previsione dell'art. 380 ter, comma 3, cod. proc. civ., che non è in contrasto insanabile con l'art. 6 della C.E.D.U., atteso che, il principio della pubblicità del giudizio che si svolge dinanzi ad organi giurisdizionali, pur costituendo un cardine dell'ordinamento democratico, non trova, un'applicazione assoluta (Corte cost. nn. 50/1989, 69/1991, 373/1992, 235/1993), potendo essere legittimamente limitato, oltre che nell'interesse della morale, dell'ordine pubblico, della sicurezza nazionale, dei minori o della vita privata delle stesse parti del processo, anche nell'interesse stesso della giustizia, laddove esigenze particolari, quali quella concernente la celerità della decisione sul regolamento di competenza, lo giustifichino, fermo restando il rispetto dell'inderogabile principio del contraddittorio.
Riferimenti normativi: Legge 24/03/2001 num. 89 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 375, Cod. Proc. Civ. art. 380 ter com. 3, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 6 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)