Sez. 2, Sentenza n. 1337 del 22/02/1983 (Rv. 426138 - 01)
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - AZIONI GIUDIZIARIE - RAPPRESENTANZA GIUDIZIALE DEL CONDOMINIO - LEGITTIMAZIONE DELL'AMMINISTRATORE - IN GENERE - PASSIVA - LIMITI RELATIVI ALLA LEGITTIMAZIONE PROCESSUALE PASSIVA - INSUSSISTENZA - OBBLIGO DELL'AMMINISTRATORE DI INFORMARE I CONDOMINI DEL PROCEDIMENTO - FUNZIONE - OMISSIONE - CONSEGUENZE.*
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - AZIONI GIUDIZIARIE - RAPPRESENTANZA GIUDIZIALE DEL CONDOMINIO - LEGITTIMAZIONE DELL'AMMINISTRATORE - IN GENERE - PASSIVA - LIMITI RELATIVI ALLA LEGITTIMAZIONE PROCESSUALE PASSIVA - INSUSSISTENZA - OBBLIGO DELL'AMMINISTRATORE DI INFORMARE I CONDOMINI DEL PROCEDIMENTO - FUNZIONE - OMISSIONE - CONSEGUENZE.*
La rappresentanza processuale dell'amministratore del condominio, mentre dal lato attivo coincide con i limiti delle sue attribuzioni, salvi i maggiori poteri conferitigli dal regolamento di condominio o dall'assemblea, dal lato passivo non incontra limiti, tanto che egli non necessita di alcuna autorizzazione dell'assemblea per resistere in giudizio e per proporre le impugnazioni che si rendessero necessarie, compreso il ricorso per Cassazione, e la stessa inosservanza dell'Obbligo di informare i condomini dell'esistenza di un procedimento contro il condominio, ha Rilevanza puramente interna senza incidere sui suoi poteri di rappresentanza processuale. (Conf 2091/82, mass n 419956; (Conf 4479/81, mass n 415186; (Conf 3403/81, mass n 413989; (Conf 590/80, mass n 403970).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1131, Cod. Proc. Civ. art. 75 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)