Sez. 1, Sentenza n. 2429 del 10/10/1966 (Rv. 324701 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - INDICAZIONE DELLA QUIETANZA DEL DEPOSITO PER MULTA - PRECISAZIONE DELL'UFFICIO DEL REGISTRO - SUPERFLUITA.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - INDICAZIONE DELLA QUIETANZA DEL DEPOSITO PER MULTA - PRECISAZIONE DELL'UFFICIO DEL REGISTRO - SUPERFLUITA.*
Poiche l'art 366, n 5, cod proc civ si limita ad enunciare l'esigenza che il ricorrente indichi la quietanza di deposito, senza specificare gli elementi dell'indicazione stessa e tenuto conto delle finalita che si propone la cennata prescrizione, di carattere meramente formale, deve ritenersi che a dare certezza che il deposito sia stato effettuato e che esso si riferisca proprio alla causa per la quale il ricorso e stato presentato siano sufficienti le indicazioni del numero e della data della quietanza di deposito, senza che sia necessaria anche la menzione dell'ufficio del registro, presso il quale e stato eseguito il versamento della somma. (Conf 1964/65; 177/65; contra 2091/65; 1168/65; 460/65; 2494/64; 1495'64).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 366
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)