Sez. U, Sentenza n. 3183 del 03/07/1989 (Rv. 463280 - 01)
RESPONSABILITÀ CIVILE - AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - LESIONE DI INTERESSI LEGITTIMI - RISARCIBILITÀ DEL DANNO CONSEGUENTE - ESCLUSIONE - DOMANDA RISARCITORIA DEL PRIVATO NEI CONFRONTI DELLA P.A. - IMPROPONIBILITÀ - ESCLUSIONE - REIEZIONE NEL MERITO - NECESSITÀ.*
RESPONSABILITÀ CIVILE - AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - LESIONE DI INTERESSI LEGITTIMI - RISARCIBILITÀ DEL DANNO CONSEGUENTE - ESCLUSIONE - DOMANDA RISARCITORIA DEL PRIVATO NEI CONFRONTI DELLA P.A. - IMPROPONIBILITÀ - ESCLUSIONE - REIEZIONE NEL MERITO - NECESSITÀ.*
La non risarcibilità del danno per lesione di interessi legittimi - in quanto la fattispecie dell'illecito civile (art. 2043 cod. civ.) presuppone in ogni caso la violazione di un diritto soggettivo - comporta non l'improponibilità (per difetto assoluto di giurisdizione) ma la reiezione nel merito (per difetto del diritto) della domanda risarcitoria proposta dal privato, nei confronti della pubblica amministrazione, in relazione alla lesione di una sua posizione soggettiva avente consistenza di interesse legittimo. (principio affermato con riguardo alla domanda di risarcimento del danno per la ritardata erogazione di un contributo ai sensi della legge 26 giugno 1965 n. 717). (V 442/88, mass n 456989; (V 435/88, mass n 456982; (V 6766/83, mass n 431470; (V 2422/66, mass n 324686).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 2 CORTE COST., Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 4 CORTE COST., Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 5 CORTE COST., Legge 26/06/1965 num. 717
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)