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Sez. 5, Sentenza n. 33810 del 26/05/2023 Ud. (dep. 01/08/2023) Rv. 285107 - 01

REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA FRAUDOLENTA - IN GENERE | Art. 322 d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 - Continuità normativa con l’art. 216 legge fall. - Sussistenza - Ragioni - Conseguenze.
Stato
decisa il 2023-05-26
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/285107-01

REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA FRAUDOLENTA - IN GENERE

In tema di bancarotta fraudolenta, sussiste piena continuità normativa fra la previsione dell'art. 216 legge fall. e l'art. 322 d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 (cd. Codice della crisi e dell'insolvenza di impresa) stante l'identità della formulazione delle due norme incriminatrici, al netto di non rilevanti, in sede penale, aggiornamenti lessicali, sicché la disciplina antecedente, da applicarsi ai sensi delle disposizioni transitorie di cui all'art. 390, comma 3, Codice della crisi, in ordine a

tutti i casi in cui vi sia stata dichiarazione di fallimento, non determina alcun trattamento deteriore, rilevante ai fini dell'art. 2 cod. pen.

Cod. Pen. art. 2 CORTE COST., Legge Falliment. art. 216 CORTE COST., Decreto Legisl. 12/01/2019 num. 14 art. 322, Decreto Legisl. 12/01/2019 num. 14 art. 389, Decreto Legge 30/04/2022 num. 36 art. 42 com. 1 lett. A, Legge 29/06/2022 num. 79 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)