Sez. 3, Sentenza n. 6692 del 17/12/1981 (Rv. 417560 - 01)
LOCAZIONE - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - DIRITTO DEL LOCATORE A FAR CESSARE LA PROROGA LEGALE - NECESSITÀ DEL LOCATORE - NORMALE ATTIVITÀ DEL LOCATORE - NECESSITÀ - SUSSISTENZA - CONDIZIONI.*
LOCAZIONE - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - DIRITTO DEL LOCATORE A FAR CESSARE LA PROROGA LEGALE - NECESSITÀ DEL LOCATORE - NORMALE ATTIVITÀ DEL LOCATORE - NECESSITÀ - SUSSISTENZA - CONDIZIONI.*
Per le locazioni di immobili richiesti dal locatore per esercitarvi la propria attività di professionista, artigiano o commerciante, lo stato di necessità urgente ed improrogabile, quale causa ostativa della proroga legale del contratto di locazione, sussiste quando il locatore sia privo di locali idonei per lo svolgimento della propria attività o per l'incremento di quella stessa attività che già eserciti in altro immobile, ovvero quando abbia il proposito serio e concreto di intraprenderne una nuova o di aggiungerne altra similare a quella precedente ed i locali di cui disponga siano insufficienti o inadeguati a tali progetti. (V 282/81, mass n 410704; (V 2659/80, mass n 406409; (V 2675/76, mass n 381456).*
Riferimenti normativi: Legge 23/05/1950 num. 253 art. 4 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)