Sez. 1, Sentenza n. 2830 del 22/04/1986 (Rv. 445868 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA - PROTRAZIONE OLTRE IL BIENNIO - RISARCIMENTO DEL DANNO - IN GENERE - IRREVERSIBILE DESTINAZIONE DEL FONDO OCCUPATO A PUBBLICA UTILITÀ - CRITERI DI LIQUIDAZIONE DEL RISARCIMENTO DEL DANNO - RIFERIMENTO AL VALORE DEL BENE AL MOMENTO DELLA SENTENZA.*
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA - PROTRAZIONE OLTRE IL BIENNIO - RISARCIMENTO DEL DANNO - IN GENERE - IRREVERSIBILE DESTINAZIONE DEL FONDO OCCUPATO A PUBBLICA UTILITÀ - CRITERI DI LIQUIDAZIONE DEL RISARCIMENTO DEL DANNO - RIFERIMENTO AL VALORE DEL BENE AL MOMENTO DELLA SENTENZA.*
Il risarcimento dovuto al proprietario, per la perdita definitiva di un fondo illegittimamente occupato dalla pubblica amministrazione e non più restituibile per la sua attuata ed irreversibile destinazione alla pubblica utilità, deve essere determinato e liquidato con diretto riferimento al valore del bene al momento finale dell'emittenda sentenza: restando, con ciò superata la esigenza della rivalutazione (che si prospetta invece nell'ipotesi alternativa di Determinazione del danno riferita al momento della perdita del diritto di proprietà del privato (aestimatio), in dipendenza del diminuito potere di acquisto della moneta nello intervallo tra detto momento e quello finale della liquidazione (taxatio). (V 784/85, mass n 438892, sulla prima parte; (V 118/85, mass n 438306; (V 3118/84, mass n 435160; (V 7022/83, mass n 431656; (V 1464/83, mass n 426292).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2058, Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 13, Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 50, Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 51 CORTE COST., Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 71, Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 73
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)