Sez. 1, Sentenza n. 3118 del 21/05/1984 (Rv. 435160 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA - INDENNITÀ, RISARCIMENTO DEL DANNO - OCCUPAZIONE ILLEGITTIMA DI UN FONDO PRIVATO - TRASFORMAZIONE RADICALE DEL FONDO STESSO PER L'IRREVERSIBILE DESTINAZIONE ALLA COSTRUZIONE DI UN'OPERA PUBBLICA - CONSEGUENZE - ACQUISTO DELLA PROPRIETÀ IN CAPO ALL'ENTE COSTRUTTORE - DIRITTO DEL PRIVATO AL RISARCIMENTO DEL DANNO PER LA PERDITA DELLA PROPRIETÀ - OBBLIGAZIONE DA FATTO ILLECITO - CONFIGURABILITÀ - CONSEGUENZE IN TEMA DI PRESCRIZIONE E DI RIVALUTAZIONE - SUCCESSIVA EMANAZIONE DEL DECRETO DI ESPROPRIAZIONE - ININFLUENZA.*
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA - INDENNITÀ, RISARCIMENTO DEL DANNO - OCCUPAZIONE ILLEGITTIMA DI UN FONDO PRIVATO - TRASFORMAZIONE RADICALE DEL FONDO STESSO PER L'IRREVERSIBILE DESTINAZIONE ALLA COSTRUZIONE DI UN'OPERA PUBBLICA - CONSEGUENZE - ACQUISTO DELLA PROPRIETÀ IN CAPO ALL'ENTE COSTRUTTORE - DIRITTO DEL PRIVATO AL RISARCIMENTO DEL DANNO PER LA PERDITA DELLA PROPRIETÀ - OBBLIGAZIONE DA FATTO ILLECITO - CONFIGURABILITÀ - CONSEGUENZE IN TEMA DI PRESCRIZIONE E DI RIVALUTAZIONE - SUCCESSIVA EMANAZIONE DEL DECRETO DI ESPROPRIAZIONE - ININFLUENZA.*
In ipotesi di illegittima occupazione da parte della pubblica amministrazione di fondo di proprietà privata, per la costruzione di un'opera pubblica, per Mancanza di provvedimento autorizzativo o per decorso dei relativi termini, la radicale trasformazione del fondo - univocamente interpretabile nel senso dell'irreversibile sua destinazione al fine della costruzione dell'opera pubblica - da un lato, comporta l'Estinzione in quel momento del diritto di proprietà del privato e la contestuale acquisizione, a titolo originario, della proprietà in capo all'ente costruttore e, dall'altro, costituisce un illecito (istantaneo, con effetti permanenti) che abilita il privato a chiedere, nel termine prescrizionale di cinque anni dal momento della trasformazione del fondo nei sensi prima indicati, la condanna dell'ente medesimo a risarcire il danno derivante dalla perdita del diritto di proprietà, mediante il pagamento di una somma pari al valore che il fondo aveva in quel momento con la rivalutazione monetaria e con l'ulteriore conseguenza che un provvedimento di espropriazione intervenuto successivamente a tale momento deve considerarsi del tutto privo di Rilevanza, sia ai fini dell'assetto proprietario, sia ai fini della responsabilità da illecito e della individuazione del giudice competente sulla domanda risarcitoria secondo gli ordinari criteri di valore. (V 3674/82, mass n 421646; (V 2556/81, mass n 413330; (Conf 1464/83, mass n 426292).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 13, Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 50, Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 51 CORTE COST., Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 71, Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 73
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)