Sez. 5, Sentenza n. 26448 del 04/11/2008 (Rv. 605513 - 01)
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - IMPOSTA COMUNALE SULL'INCREMENTO DI VALORE DEGLI IMMOBILI (I.N.V.I.M.) (TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE - IN GENERE | Acquirente dell'immobile gravato da privilegio ex art. 28 d.P.R. n. 643 del 1972 - Legittimazione a partecipare al giudizio promosso dall'alienante - Sussistenza - Eventuale espropriazione del bene - Possibilità di sollevare eccezioni non sollevate dall'alienante - Condizioni.
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - IMPOSTA COMUNALE SULL'INCREMENTO DI VALORE DEGLI IMMOBILI (I.N.V.I.M.) (TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE - IN GENERE
In tema di I.N.V.I.M., l'art. 28 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643 deve essere interpretato, in armonia con il principio costituzionale di cui all'art. 24 che garantisce il diritto di difesa, nel senso che l'acquirente a titolo oneroso del bene oggetto di privilegio immobiliare - nell'ipotesi in cui l'accertamento di valore sia successivo alla trascrizione del titolo d'acquisto del bene - mentre può intervenire volontariamente o su istanza di parte nel giudizio promosso dall'alienante-debitore di imposta avverso l'accertamento, ai sensi dell'art. 14 del d.lgs n. 546 del 1992, è, comunque, legittimato ad opporre, in sede di espropriazione, nel caso in cui non abbia partecipato al predetto giudizio, le eccezioni non sollevate dall'alienante, supplendo, in tal modo, all'inerzia di quest'ultimo.
Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 643 art. 28 CORTE COST., Costituzione art. 24
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)