Sez. 2, Sentenza n. 138 del 09/01/1984 (Rv. 432396 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - CLAUSOLA PENALE - RIDUZIONE - PROPONIBILITÀ SIA IN VIA DI AZIONE CHE IN VIA DI ECCEZIONE - PROPONIBILITÀ IN VIA DI ECCEZIONE PER LA PRIMA VOLTA NEL GIUDIZIO DI APPELLO - AMMISSIBILITÀ.*
CONTRATTI IN GENERE - CLAUSOLA PENALE - RIDUZIONE - PROPONIBILITÀ SIA IN VIA DI AZIONE CHE IN VIA DI ECCEZIONE - PROPONIBILITÀ IN VIA DI ECCEZIONE PER LA PRIMA VOLTA NEL GIUDIZIO DI APPELLO - AMMISSIBILITÀ.*
La riduzione della penale - che non può essere disposta d'ufficio, - può essere invocata tanto in via di Azione, quanto, allorché sia intesa a paralizzare sia pure in parte la domanda di attribuzione della penale stessa, in via di eccezione, nel quale ultimo caso, pertanto, l'istanza di riduzione è proponibile anche nel giudizio di appello, in cui, a norma dell'art. 345 cod. proc. civ., sono precluse le domande nuove, ma non le nuove eccezioni. (V 519/82, mass n 418224; (V 2299/80, mass n 405974; (V 6609/79, mass n 403351; (V 840/70, mass n 346192).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1384, Cod. Proc. Civ. art. 99, Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 345
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)