Sez. 4, Sentenza n. 3882 del 04/10/2017 Cc. (dep. 26/01/2018) Rv. 271944 - 01
TERMINI PROCESSUALI - RESTITUZIONE NEL TERMINE - DECRETO DI CONDANNA | Onere di allegazione dell'interessato delle ragioni della mancata conoscenza - Verifica da parte del giudice - Necessità.
TERMINI PROCESSUALI - RESTITUZIONE NEL TERMINE - DECRETO DI CONDANNA
In tema di restituzione nel termine per proporre opposizione a decreto penale di condanna ritualmente notificato, grava sull'istante un onere di allegazione, ma non di prova, in ordine alle ragioni della mancata conoscenza del provvedimento, a fronte del quale il giudice è tenuto, ai sensi dell'art. 175, comma 2, cod. proc. pen., come modificato dall'art. 11, legge 28 aprile 2014, n. 67, a verificare che l'interessato non ne abbia avuto effettiva conoscenza, disponendo la restituzione nel termine anche qualora residui incertezza circa tale conoscenza; viceversa, nel caso in cui l'interessato ometta di indicare le ragioni che gli abbiano impedito di acquisire tale conoscenza, non sorge l'obbligo di verifica da parte dell'autorità giudiziaria della conoscenza effettiva, e la richiesta non può trovare accoglimento (Conforme a Sez.IV, 22 febbraio 2017, Massa, n. 29067, non mass.).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 175 com. 2 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 462, Legge 28/04/2014 num. 67 art. 11 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)