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Sez. 6, Sentenza n. 13892 del 04/03/2026 Cc. (dep. 16/04/2026) Rv. 289889-01

TERMINI PROCESSUALI - RESTITUZIONE NEL TERMINE - DECRETO DI CONDANNA | Decreto penale di condanna ritualmente notificato - Richiesta di restituzione nel termine per presentare opposizione - Onere di allegazione delle ragioni della mancata effettiva conoscenza del decreto - Sussistenza - Esclusione - Precisazioni.
Stato
decisa il 2026-03-04
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/289889-01

TERMINI PROCESSUALI - RESTITUZIONE NEL TERMINE - DECRETO DI CONDANNA

In tema di restituzione nel termine per proporre opposizione a decreto penale di condanna, l'istante, nel caso in cui l'atto gli sia stato ritualmente notificato, non è tenuto ad indicare le specifiche ragioni per le quali non ne ha avuto effettiva conoscenza, essendo sufficiente, ex art. 175, comma 2, cod. proc. pen., che alleghi di non averne avuto tempestiva conoscenza e di non avere volontariamente rinunciato a proporre opposizione. (In motivazione, la Corte ha, altresì, affermato che, ove il predetto onere sia assolto, il giudice deve accertare, compiendo all'uopo ogni necessaria verifica, la mancata conoscenza tempestiva dell'atto e, in presenza di situazioni di incertezza, è tenuto a disporre la restituzione nel termine per proporre opposizione).

Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 175 com. 2 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 462

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)