Sez. L, Sentenza n. 3098 del 19/05/1982 (Rv. 421029 - 01)
TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - TRATTAMENTO ECONOMICO - INDENNITÀ DI BUONUSCITA CONTRATTUALE - CRITERIO DELL'ONNICOMPRENSIVITÀ DELL'ULTIMA RETRIBUZIONE - INDEROGABILITÀ - COMPUTABILITÀ DI OGNI ELEMENTO DI NATURA RETRIBUTIVA - NECESSITÀ.*
TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - TRATTAMENTO ECONOMICO - INDENNITÀ DI BUONUSCITA CONTRATTUALE - CRITERIO DELL'ONNICOMPRENSIVITÀ DELL'ULTIMA RETRIBUZIONE - INDEROGABILITÀ - COMPUTABILITÀ DI OGNI ELEMENTO DI NATURA RETRIBUTIVA - NECESSITÀ.*
Il funzionamento dell'indennità di buonuscita prevista, per i dipendenti aventi diritto a pensione, dal terzo comma dell'art. 12 dell'accordo nazionale 19 febbraio 1948 (e successive modificazioni) deve coordinarsi con il principio di onnicomprensività della retribuzione, così come operante, dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 124 del 1975, per l'analoga indennità disciplinata dagli artt. 26 e 27 del regolamento all. A al R.d. 8 gennaio 1931 n. 148 e riguardante i dipendenti da aziende autoferrotranviarie che non abbiano maturato il diritto a pensione, poiché entrambe le indennità hanno natura retributiva, anche se rispondenti pure ad una funzione previdenziale. Con la conseguenza che, per l'indennità di buonuscita contrattuale l'autonomia collettiva viene legittimamente esercitata, in attuazione della delega conferita dall'art. 1 del citato decreto, solo se ed in quanto rispetti ed attui il predetto criterio inderogabile dell'onnicomprensività dell'ultima retribuzione, quale base per il computo dell'indennità medesima, con la conseguente computabilità di ogni elemento di natura retributiva (quali, ad esempio, la tredicesima e la quattordicesima mensilità) e disapplicazione, per nullità derivante da violazione di norme imperative, di tutte quelle clausole della contrattazione collettiva la cui interpretazione, da parte del giudice del merito, possa portare a negare, in tutto o in parte, il criterio dell'onnicomprensività. (V 1559/80, mass n 405153; (V 4490/79, mass n 400897; (V 1062/78, mass n 390417; (Conf 560/78, mass n 389869, sulla prima parte).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2121 CORTE COST., Regio Decr. 08/01/1931 num. 148 art. 1 CORTE COST., Regio Decr. 08/01/1931 num. 148 all. A art. 14, Regio Decr. 08/01/1931 num. 148 all. A art. 26 CORTE COST., Regio Decr. 08/01/1931 num. 148 all. A art. 27 CORTE COST., Contr. Coll. 23/11/1946 num. 7, Contr. Coll. 19/02/1948 num. 12
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)