Sez. 2, Sentenza n. 1247 del 07/10/1986 Ud. (dep. 31/01/1987) Rv. 174974 - 01
ARMI - FABBRICAZIONE O COMMERCIO NON AUTORIZZATI - GIOCATTOLI RIPRODUCENTI ARMI - NORMA APPLICABILE - CONTENUTO - EFFETTI.*
ARMI - FABBRICAZIONE O COMMERCIO NON AUTORIZZATI - GIOCATTOLI RIPRODUCENTI ARMI - NORMA APPLICABILE - CONTENUTO - EFFETTI.*
L'Obbligo, imposto dall'art. 5 della legge n. 110/1975, di munire i giocattoli riproducenti armi da guerra o comuni da sparo con un visibile tappo rosso incorporato che occluda parzialmente o totalmente la canna, è diretto non solo al fabbricante ma anche a colui che ne ha la disponibilità, in quanto tale caratteristica distintiva è stata voluta dal legislatore per impedire la utilizzazione come armi vere dei giocattoli che le riproducono, avendo riguardo alla loro idoneità alla intimidazione. (Conf mass n 167893; (Conf mass n 163479; (contra mass n 167430; (V S.U. N. 7 del 27.6.1987).*
Riferimenti normativi: Legge 18/04/1975 num. 110 art. 5 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)