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Sez. 2, Sentenza n. 1247 del 07/10/1986 Ud. (dep. 31/01/1987) Rv. 174974 - 01

ARMI - FABBRICAZIONE O COMMERCIO NON AUTORIZZATI - GIOCATTOLI RIPRODUCENTI ARMI - NORMA APPLICABILE - CONTENUTO - EFFETTI.*
Stato
decisa il 1986-10-07
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/174974-01

ARMI - FABBRICAZIONE O COMMERCIO NON AUTORIZZATI - GIOCATTOLI RIPRODUCENTI ARMI - NORMA APPLICABILE - CONTENUTO - EFFETTI.*

L'Obbligo, imposto dall'art. 5 della legge n. 110/1975, di munire i giocattoli riproducenti armi da guerra o comuni da sparo con un visibile tappo rosso incorporato che occluda parzialmente o totalmente la canna, è diretto non solo al fabbricante ma anche a colui che ne ha la disponibilità, in quanto tale caratteristica distintiva è stata voluta dal legislatore per impedire la utilizzazione come armi vere dei giocattoli che le riproducono, avendo riguardo alla loro idoneità alla intimidazione. (Conf mass n 167893; (Conf mass n 163479; (contra mass n 167430; (V S.U. N. 7 del 27.6.1987).*

Riferimenti normativi: Legge 18/04/1975 num. 110 art. 5 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)