Sez. 1, Sentenza n. 235 del 06/02/1984 Cc. (dep. 04/04/1984) Rv. 163479 - 01
ARMI - FABBRICAZIONE O COMMERCIO NON AUTORIZZATI - GIOCATTOLI RIPRODUCENTI ARMI - NORMA APPLICABILE - CONTENUTO - EFFETTI.*
ARMI - FABBRICAZIONE O COMMERCIO NON AUTORIZZATI - GIOCATTOLI RIPRODUCENTI ARMI - NORMA APPLICABILE - CONTENUTO - EFFETTI.*
Nella norma penale di cui al quarto e sesto comma dell'art. 5 della legge n. 110 del 1975 sono comprese due fattispecie solo parzialmente alternative. La prima consiste nel fabbricare giocattoli riproducenti armi, usando tecniche e materiali idonei a consentire la loro trasformazione in armi da guerra o tipo - guerra o in armi comuni da sparo o la loro utilizzazione per l'esplosione delle munizioni delle stesse armi o, comunque per il lancio di oggetto atto ad offendere l'incolumità della persona. La seconda comprende sia qualunque attività diretta a rendere confondibile il giocattolo con l'arma che esso riproduce, non dotandolo o privandolo del visibile tappo rosso incorporato, che ne occluda parzialmente o totalmente l'estremità della canna, sia la disponibilità di un'arma giocattolo mancante del contrassegno prescritto per rendere agevolmente avvertibile che un determinato oggetto che riproduce un'arma è tale solo in apparenza.*
Riferimenti normativi: Legge 18/04/1975 num. 110 art. 5 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)