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Sez. 3, Sentenza n. 1557 del 21/01/1985 Ud. (dep. 12/02/1985) Rv. 167893 - 01

ARMI - FABBRICAZIONE O COMMERCIO NON AUTORIZZATI - GIOCATTOLI - ARMA - LEGGE 18 APRILE 1975 N. 110, ART. 5 - CONTENUTI - SPECIFICAZIONE.*
Stato
decisa il 1985-01-21
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/167893-01

ARMI - FABBRICAZIONE O COMMERCIO NON AUTORIZZATI - GIOCATTOLI - ARMA - LEGGE 18 APRILE 1975 N. 110, ART. 5 - CONTENUTI - SPECIFICAZIONE.*

Nella norma penale di cui al quarto e sesto comma dell'art. 5 legge 18 aprile 1975 n. 110 sono comprese due fattispecie parzialmente alternative. La prima consiste nel fabbricare giocattoli riproducenti armi, usando tecniche e materiali idonei a consentire la loro trasformazione in armi da guerra o tipo-guerra o in armi comuni da sparo o la loro utilizzazione per l'esplosione delle munizioni delle stesse armi o, comunque, per il lancio di oggetto atto ad offendere la incolumità della persona. La seconda comprende sia qualunque attività diretta a rendere confondibile il giocattolo con l'arma che esso riproduce (non dotandolo o privandolo del visibile tappo rosso incorporato, che ne occluda parzialmente o totalmente la estremità della canna), sia la disponibilità di un'arma giocattolo mancante del contrassegno prescritto per rendere agevolmente avvertibile che un determinato oggetto che riproduce un'arma è tale solo in apparenza. (Conf mass n 163479).*

Riferimenti normativi: Legge 18/04/1975 num. 110 art. 5 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)