Sez. 3, Sentenza n. 14000 del 26/07/2004 (Rv. 575675 - 01)
CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE E DI RISCATTO - IN GENERE | Esercizio del diritto di prelazione al fine di rivendere il fondo ad un terzo - Contratto di acquisto e atto di rivendita - Collegamento negoziale in frode alla legge - Nullità di entrambi i contratti.
CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE E DI RISCATTO - IN GENERE
Il dato della coltivazione del fondo, che quale elemento costitutivo del diritto di prelazione agraria deve essere accertato con riferimento all'epoca in cui la prelazione viene esercitata dall'avente diritto, deve sussistere non solo in termini di attualità ma anche di sua prospettiva futura, e va di conseguenza escluso quando attraverso una preordinata combinazione negoziale il diritto di prelazione venga esercitato dall'affittuario coltivatore diretto o dal mezzadro non per continuare l'impresa agricola bensì per poter viceversa operare la rivendita del fondo ad un terzo non avente diritto, determinandosi in tal caso la nullità sia del contratto di acquisto sia del successivo atto di rivendita, in quanto posti in essere in frode alla legge.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1414
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)